3° pilastro: la previdenza privata in Svizzera
Con le assicurazioni sulla vita nel 3° pilastro della previdenza per la vecchiaia potete rafforzare la vostra sicurezza finanziaria durante il pensionamento e allo stesso tempo beneficiare di interessanti vantaggi fiscali. In questa pagina troverete tutte le informazioni utili sulle diverse possibilità offerte dalla previdenza privata.
Cos’è il 3° pilastro?
Il terzo pilastro fa parte del sistema previdenziale svizzero che è suddiviso in tre parti chiamate «pilastri». Qui vi spieghiamo il significato di ciascun pilastro.
Il primo pilastro è costituito dalla previdenza statale. L’assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS) assicura in linea di principio tutte le persone che vivono o lavorano in Svizzera. L’AVS garantisce la copertura del fabbisogno di base di tutti i titolari di rendite. Se la rendita non basta a garantire il sostentamento, sono previste prestazioni complementari.
Il secondo pilastro è costituito dalla previdenza professionale. Insieme all’AVS, l’obiettivo è quello di consentire agli assicurati di mantenere il tenore di vita abituale anche dopo il pensionamento. A tal fine, coloro che esercitano un’attività lucrativa accumulano nella loro cassa pensioni un avere di vecchiaia personale risultante dai contributi salariali mensili e dai contributi del datore di lavoro. Tale avere viene investito dalle casse pensioni e, successivamente, serve a finanziare la rendita della cassa pensioni.
La previdenza privata, nota anche come terzo pilastro del sistema previdenziale svizzero, è una componente essenziale della sicurezza finanziaria nella vecchiaia. Coloro che esercitano un’attività lucrativa possono versare volontariamente un determinato importo su un apposito conto bancario o in un’assicurazione sulla vita. Il terzo pilastro vi consente di plasmare autonomamente il vostro futuro finanziario e di mantenere il vostro tenore di vita anche dopo il pensionamento.
Si compone di due parti: la previdenza vincolata del pilastro 3a e la previdenza libera del pilastro 3b.
Perché il 3° pilastro è importante?
Le prestazioni del primo e del secondo pilastro durante la vecchiaia coprono in genere solo circa il 60-70% del vostro reddito percepito durante l’attività lucrativa. La previdenza privata del terzo pilastro è quindi vivamente consigliata.
Pilastro 3a |
Pilastro 3b |
Obiettivo di risparmio |
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Previdenza per la vecchiaia (con agevolazioni fiscali) o per l’acquisto di un’abitazione di proprietà | Può essere scelto liberamente |
Chi può effettuare i versamenti? | |
Tutte le persone che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera con un reddito soggetto all’AVS (lavoratori dipendenti o autonomi) | Tutte le persone, indipendentemente dall’attività professionale e dal luogo di residenza |
Durata del contratto | |
Di norma fino all’inizio dell’età AVS | Può essere scelta liberamente |
Contributo massimo per il 2025 | |
Lavoratori con cassa pensione: max. CHF 7'258 Lavoratori senza cassa pensione: max. CHF 36'288, tuttavia non oltre il 20% del reddito netto da attività lucrativa |
Non è previsto alcun limite sull’ammontare dei versamenti |
Vantaggi fiscali al momento del versamento | |
Il contributo può essere dedotto dal reddito imponibile | Generalmente non deducibile |
Tassazione durante la durata del contratto | |
Nessuna | Valore di riscatto attuale |
Vantaggi fiscali al momento della riscossione | |
Il capitale riscosso è tassato a un’aliquota d’imposta ridotta | Il capitale riscosso è esente da imposte a determinate condizioni |
È possibile la costituzione in pegno? | |
Solo per il finanziamento dell’abitazione di proprietà | Sì |
Riscossione | |
Al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età AVS | Possibile in qualsiasi momento |
Riscatto | |
Possibile nei seguenti casi:
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Possibile in qualsiasi momento |
Beneficiari in caso di decesso | |
Deve essere rispettata la successione legale:
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Possono essere scelti liberamente |
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Domande e risposte: assicurazione sulla vita e 3° pilastro
Un’assicurazione sulla vita mista combina la protezione finanziaria in caso di decesso o incapacità di guadagno con una quota di risparmio. Combina quindi la protezione di un’assicurazione sulla vita con la possibilità di accumulare capitale.
Con un’assicurazione sulla vita mista pagate regolarmente dei premi che vengono utilizzati da un lato per la copertura assicurativa e dall’altro per accumulare capitale. Al termine della durata contrattuale ricevete il capitale accumulato. In caso di decesso prima della scadenza del contratto, ai beneficiari viene corrisposta una somma prestabilita.
Il principio dei 3 pilastri è il concetto alla base della previdenza per la vecchiaia in Svizzera. È costituito dal primo pilastro, l’assicurazione statale per la vecchiaia e i superstiti (AVS), dal secondo pilastro, la previdenza professionale (LPP), e dal terzo pilastro, la previdenza privata. L’AVS è un’assicurazione obbligatoria che garantisce la copertura del fabbisogno di base nella vecchiaia e in caso d’invalidità. La LPP è una previdenza professionale finanziata dai datori di lavoro e dai lavoratori e rappresenta una previdenza complementare per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità. Il terzo pilastro comprende forme di previdenza private facoltative come il pilastro 3a (previdenza vincolata) e il pilastro 3b (previdenza libera).
Secondo le attuali disposizioni fiscali svizzere, è possibile versare nel pilastro 3a un importo che non può superare il massimo stabilito. Per il 2025, l’importo massimo per il pilastro 3a ammonta a CHF 7'258 per i lavoratori dipendenti e a max. CHF 36'288 (comunque max. 20% del reddito netto da attività lucrativa) per i lavoratori autonomi.
Nel pilastro 3b non sono previsti limiti all’importo dei versamenti.
Le prestazioni del pilastro 3a possono essere corrisposte al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell’età pensionabile ordinaria AVS. Chi continua a lavorare oltre l’età di pensionamento può differire il versamento fino a cinque anni.
Per una riscossione esente da imposte del pilastro 3b devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- durata contrattuale di almeno 5 anni;
- riscossione solo dopo il compimento del 60° anno di età;
- stipula del contratto a un’età inferiore a 66 anni.