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Tutte le informazioni sull’assicurazione malattia
Benvenuti in Svizzera! Qui sono pubblicate tutte le informazioni necessarie sull’assicurazione malattia in Svizzera. In Svizzera esistono due diverse forme di assicurazione malattia: la prima è l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (detta anche assicurazione di base) ai sensi della Legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) e le altre sono le assicurazioni complementari facoltative ai sensi della Legge sul contratto d’assicurazione (LCA).
Assicurazione obbligatoria
L’assicurazione di base copre le esigenze fondamentali in caso di malattia, infortunio e maternità. Le prestazioni dell’assicurazione di base sono identiche per tutte le casse malati. I premi variano in funzione del domicilio e dell’età.
L’obbligo d’assicurazione
Per legge, tutte le persone domiciliate in Svizzera devono disporre di un'assicurazione malattia entro tre mesi dalla nascita o dalla presa del domicilio. L'assicurazione di base è obbligatoria, in aggiunta è possibile stipulare, su base facoltativa, delle assicurazioni complementari. Dato che il sistema svizzero prevede un premio pro capite, in caso di famiglie è necessario richiedere un’assicurazione di base per ogni singolo componente.
Dopo la registrazione presso il controllo abitanti, si hanno tre mesi di tempo per stipulare l’assicurazione malattia obbligatoria. Se l’adesione avviene entro tale termine, la copertura assicurativa decorrerà dalla data di acquisizione del domicilio. Analogamente anche i premi dovranno essere pagati con effetto retroattivo a decorrere da tale data. Se invece detto termine decorre invano, la copertura assicurativa varrà solo a partire dal momento dell’adesione. La ritardata adesione comporta anche il pagamento di una tassa.
Lei non è soggetto all’obbligo di assicurazione nei seguenti casi:
Esercita la sua attività lavorativa in uno Stato dell’UE/AELS e si trasferisce in Svizzera. In base al principio dell’assoggettamento contributivo lei è assoggettato all’obbligo di assicurazione nel paese del suo datore di lavoro e non può stipulare un’assicurazione malattia in Svizzera.
Si trasferisce in Svizzera ma percepisce una rendita da uno Stato dell’UE/AELS. Secondo il principio dell’assoggettamento contributivo lei è assoggettato all’obbligo di assicurazione nel paese dal quale percepisce la sua rendita. Lei non può stipulare un’assicurazione malattia in Svizzera.
Il suo datore di lavoro la invia in Svizzera per un determinato periodo di tempo e lei trasferisce provvisoriamente il suo domicilio in Svizzera. In questo caso lei non è assoggettato all’obbligo di assicurazione svizzero e non può stipulare un’assicurazione malattia in Svizzera.
Partecipazione ai costi
Se vengono erogate prestazioni per il medico, l’ospedale o i medicamenti lei deve partecipare ai costi. La partecipazione ai costi consta della franchigia nonché di un’aliquota percentuale aggiuntiva del 10%.
Maggiori informazioni >
Copertura contro gli infortuni
Se si lavora almeno otto ore alla settimana, si dispone di una copertura infortuni professionali e non professionali tramite il datore di lavoro ed è quindi possibile escludere il rischio infortuni dall’assicurazione di base.
Assicurazioni complementari facoltative
Stipulando un’assicurazione complementare è possibile ampliare e integrare le prestazioni dell’assicurazione di base secondo le proprie esigenze. Ciò consente una copertura assicurativa aggiuntiva per i trattamenti ambulatoriali (ad es. nell’ambito della medicina alternativa, della prevenzione, degli ausili visivi e di trattamenti dentistici) o stazionari (possibilità di scegliere liberamente il medico e l’ospedale, stanze di degenza più confortevoli).
Al contrario dell’assicurazione di base obbligatoria, le prestazioni dei prodotti dell’assicurazione complementare variano da una cassa malati all’altra. I premi dei rispettivi prodotti dell’assicurazione complementare sono gli stessi in tutto il territorio elvetico e si calcolano in base all’età e al sesso. In caso di malattie preesistenti, malattie pregresse o infortuni, Kolping può evocare una riserva o rifiutarsi del tutto di stipulare l’assicurazione.
Con successo fino alla stipulazione
Sul calcolatore premi potrà allestire l’offerta su misura per lei e la sua famiglia. I premi vengono calcolati in base ai suoi dati personali e nel nostro sistema potrà visualizzare direttamente le possibilità di risparmio. Al fine di evitare inutili ritardi è consigliabile allegare alla proposta di assicurazione i seguenti documenti:
- copia dell’attestato di domicilio (ottenibile presso l’ufficio del controllo abitanti del proprio comune di domicilio),
- copia del permesso di soggiorno (ad esempio B, C, G, L),
- se al momento del passaggio è già in essere una copertura assicurativa del ramo malattia nel paese di provenienza: attestato di assicurazione del proprio assicuratore malattia estero.
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