Il sito www.sympany.ch non può essere visualizzato correttamente. Per favore, aggiorni il suo browser: https://browsehappy.com

Domande e risposte per i frontalieri

Vivao Sympany AG («Sympany») offre ai frontalieri che lavorano in Svizzera e hanno il domicilio in uno Stato UE/AELS, il prodotto assicurativo euroline ai sensi della LAMal (legge federale sull'assicurazione malattie). Di seguito sono riportate le domande e le risposte riguardanti i frontalieri con domicilio in Francia e Germania. Se ha il domicilio in un altro Paese o desidera maggiori informazioni, la preghiamo di rivolgersi a: +41 58 262 43 04.

Con il pensionamento il frontaliero termina l’attività lucrativa in Svizzera. Anche i familiari che non esercitano un’attività lucrativa devono quindi assicurarsi secondo i regolamenti dello Stato di domicilio. La continuazione dell’assicurazione in Svizzera è possibile solo a condizioni molto limitate.

Pensionato con rendita esclusivamente dalla Svizzera
Questi titolari di rendita sono soggetti all’obbligo assicurativo in Svizzera. Dall’inizio della rendita possono esercitare un nuovo diritto di opzione e farsi esonerare dall’obbligo assicurativo svizzero.

Pensionato con rendite dallo Stato di domicilio e dalla Svizzera
Questi titolari di rendita sono soggetti all’obbligo assicurativo nel sistema sanitario dello Stato di domicilio. Non è possibile un’assicurazione ai sensi della LAMal in Svizzera.

Pensionato con rendite da più paesi, ma nessuna rendita dallo Stato di domicilio
Si informi presso gli uffici competenti di uno dei paesi dai quali riceve una rendita.

  • Svizzera: Istituzione comune LAMal
  • Germania: Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung Ausland (DVKA)
  • Francia: Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (CLEISS)

Se non esercita più un’attività lucrativa in Svizzera o se diventa disoccupato e riceve delle indennità di disoccupazione dal suo Stato di domicilio, l’obbligo assicurativo in Svizzera viene meno. In tal caso, deve disdire il contratto assicurativo con Sympany alla data della terminazione dell’attività lucrativa in Svizzera. Si applica un termine di disdetta. La preghiamo di inviare a Sympany una disdetta scritta con il motivo della terminazione. Sympany provvede a terminare il suo contratto assicurativo non appena riceve la conferma di assicurazione suppletiva di un’assicurazione malattia dello Stato di domicilio.

Per prestazioni mediche in Svizzera
In caso di riscossione delle prestazioni in Svizzera, la competenza spetta a Sympany se è assicurato presso di noi. Porti sempre con sé la sua tessera d’assicurato Sympany. È necessaria per farsi visitare da un medico o in ospedale in Svizzera. Deve inoltre presentare la tessera d’assicurato Sympany per acquistare con la prescrizione di un medico svizzero medicinali soggetti a prescrizione in una farmacia svizzera.

Per prestazioni mediche nel Paese di domicilio
Scelga un’assicurazione malattia di diritto pubblico in Germania o la CMU in Francia. Spetta a loro la competenza per la riscossione e il calcolo delle prestazioni nel suo Stato di domicilio. Presenti immediatamente il formulario E106 presso l’assicurazione malattia di diritto pubblico del suo Stato di domicilio, che le fornirà una tessera d’assicurato. Per le visite mediche nel suo Stato di domicilio utilizzi la tessera d’assicurato dell’assicurazione malattia locale, con la quale può richiedere le prestazioni mediche ai sensi del catalogo delle prestazioni obbligatorie.

Per prestazioni mediche al di fuori del suo Stato di domicilio e della Svizzera
I frontalieri sono assicurati anche in caso di malattia acuta o di un’emergenza all’estero (al di fuori dello Stato di domicilio e della Svizzera). Alla riscossione delle prestazioni, presenti la sua tessera d’assicurato Sympany. Sono coperte le spese in tutto il mondo fino al massimo il doppio della tariffa ai sensi della LAMal. Negli Stati UE si applica il catalogo delle prestazioni e la partecipazione alle spese del rispettivo Stato.

I frontalieri e i familiari coassicurati che non esercitano un’attività lucrativa possono richiedere assistenza medica sia nel Paese di domicilio sia in Svizzera e in caso di emergenza anche in Stati terzi. Per i trattamenti in Svizzera si applica il catalogo delle prestazioni e la partecipazione alle spese dell’assicurazione di base obbligatoria ai sensi della LAMal. Per i trattamenti nel Paese di domicilio valgono le relative prestazioni obbligatorie e le partecipazioni alle spese previste per legge del Paese di domicilio.

Per aderire al prodotto euroline, deve compilare una richiesta euroline con il relativo formulario aggiuntivo (per il formulario E). Necessitiamo inoltre di una copia del suo permesso per frontalieri (G). Ci chiami. Saremo lieti di fornirle una consulenza.

Particolarità Francia: va inoltre compilato il formulario «Choix du système assurance-maladie applicable», che deve essere firmato dagli uffici competenti in Francia e Svizzera.

 

Il prodotto assicurativo per frontalieri di Sympany si chiama euroline. Si tratta di un’assicurazione sociale che include un’assicurazione di base ai sensi della LAMal nell’ambito dell’accordo bilaterale tra la Svizzera e l’UE/AELS sulla libera circolazione delle persone. euroline consente i trattamenti in Svizzera secondo il catalogo delle prestazioni LAMal e nel Paese di domicilio secondo il catalogo delle prestazioni in esso vigente.

Sì, come un assicuratore malattia di diritto pubblico tedesco, Vivao Sympany AG offre l’assicurazione sociale contro le malattie in Svizzera.

Ai sensi della decisione del Tribunale federale svizzero del 10 marzo 2015, i frontalieri che non sono stati esonerati formalmente dal cantone non sono stati esonerati in modo legalmente valido dall’obbligo assicurativo in Svizzera. Poiché sussiste quindi l’obbligo assicurativo in Svizzera, questi frontalieri possono assicurarsi ai sensi della LAMal.

Se desidera assicurarsi ai sensi della LAMal e finora non è stato esonerato formalmente dal cantone, abbiamo bisogno della relativa conferma del cantone di lavoro.

Particolarità per i frontalieri francesi:
I frontalieri che non sono stati esonerati formalmente possono presentare una richiesta per l’esonero dall’obbligo assicurativo contro le malattie in Svizzera presso l’ufficio cantonale competente o l’Istituzione comune dal 1° ottobre 2016 al 30 settembre 2017. Se non viene presentata alcuna richiesta di esonero, sussiste in linea di principio l’obbligo assicurativo in Svizzera.

 

Si deve presentare una richiesta presso il cantone di lavoro. I titolari di rendita e i frontalieri che svolgono un’attività lavorativa nei cantoni BS, BL, AG, AI e GL devono presentare la richiesta presso l’Istituzione comune.

Particolarità Francia: va inoltre compilato il formulario «Choix du système assurance-maladie applicable», che deve essere firmato dagli uffici competenti in Francia e Svizzera.

La richiesta di esonero deve essere presentata entro tre mesi da quando si verifica la fattispecie rilevante.

In linea di principio, il diritto di opzione può essere esercitato una sola volta ed è irrevocabile. Vi sono però diverse fattispecie che possono determinare un diritto di opzione:


Fattispecie rilevanti per l’esercizio del diritto di opzione Germania:

  • Inizio di un’attività lucrativa in Svizzera
  • Ripresa di un’attività lucrativa in Svizzera in seguito a disoccupazione
  • Presa di residenza in Germania (trasferimento dalla Svizzera alla Germania)
  • Cambiamenti dello stato familiare (matrimonio, nascita di un figlio, divorzio o vedovanza) --> una volta che il diritto di opzione è stato esercitato ed è stata stipulata l’assicurazione in Germania, il diritto di opzione non può essere nuovamente esercitato in caso di un successivo cambiamento dello stato familiare.
  • Passaggio dallo stato di occupato a quello di titolare di rendita


Fattispecie rilevanti per l’esercizio del diritto di opzione Francia:

  • Inizio di un’attività lucrativa in Svizzera
  • Ripresa di un’attività lucrativa in Svizzera in seguito a disoccupazione
  • Presa di residenza in Francia (trasferimento dalla Svizzera alla Francia)
  • Passaggio dallo stato di occupato a quello di titolare di rendita


La verifica ed eventualmente la concessione di un nuovo diritto di opzione per i frontalieri non è di competenza dell’assicuratore, bensì del cantone di lavoro ovvero dell’Istituzione comune LAMal in rappresentanza dei cantoni BS, BL, AG, AI e GL.

 

Il cosiddetto diritto di opzione è un diritto di scelta dell’assicurazione. I frontalieri dalla Germania e dalla Francia hanno di conseguenza la possibilità di scegliere se assicurarsi in Svizzera o nello Stato di domicilio. Se il diritto di opzione non viene esercitato entro tre mesi dall’assunzione d’impiego in Svizzera, sussiste l’obbligo assicurativo in Svizzera. Se il diritto di opzione viene esercitato, vale l’obbligo assicurativo nel Paese di domicilio.

  • Tutti i cittadini dell’UE che esercitano un’attività lucrativa in Svizzera e i loro familiari senza attività lucrativa con domicilio nell’UE.
    Particolarità Germania: i familiari che non esercitano un’attività lucrativa non sono tenuti ad assicurarsi insieme alla persona occupata. I familiari hanno unitamente un proprio diritto di opzione e possono assicurarsi insieme nel Paese di domicilio.
  • Le persone che vivono nell’UE e ricevono rendite o l’indennità di disoccupazione dalla Svizzera, ma non percepiscono alcuna rendita dal Paese di domicilio, nonché i loro familiari che non esercitano un’attività lucrativa.

I familiari che non esercitano un’attività lucrativa e sono soggetti all’obbligo assicurativo in Svizzera devono assicurarsi presso lo stesso assicuratore malattia del frontaliero. Di norma, sono considerati familiari il coniuge, i figli minorenni e i figli maggiorenni che hanno diritto al mantenimento (è determinante la legislazione dello Stato di domicilio).

 

In linea di massima, il frontaliero deve assicurarsi contro le malattie presso il luogo di lavoro e quindi in Svizzera (principio dell’assoggettamento contributivo). Tuttavia, può richiedere l’esonero dall’obbligo assicurativo in Svizzera, se dimostra di essere assicurato nel Paese di domicilio (esercizio del diritto di opzione).

È considerato frontaliero chi lavora in Svizzera, ma ha il domicilio in uno Stato UE/AELS e ritorna almeno una volta a settimana al proprio domicilio.

Di norma, i frontalieri necessitano di un permesso per frontalieri (permesso G). Non è invece richiesto per i cittadini svizzeri che lavorano in Svizzera, ma abitano in uno Stato UE/AELS.

Contattateci

+41 58 262 43 04

o utilizzate il modulo di contatto

Calcolatore dei premi dell'assicurazione malattia